L’art. 14 del D.lgs. 42/2017 che prevede la modifica dell’art. 11 della L. 447/95 dispone nuove disposizioni dettate da decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla regolamentazione del rumore derivante dagli impianti eolici.
Ma se questo doveva essere fatto nell’ ottobre 2017, a che punto siamo ad un anno dalla data prevista?
Il rumore degli aerogeneratori
Il rumore complessivo prodotto da un aerogeneratore cambia a seconda della taglia degli aerogeneratori (soprattutto se si parla di dimensioni inferiori a 200 kW).
Da cosa è prodotto principalmente il rumore generato dagli impianti eolici? il rumore complessivo è costituito da componenti di origini meccaniche e da quelli di origine aerodinamica. I primi sono legati alla rotazione del rotore (composto dal mozzo centrale, o “hub” delle pale). E’ un rumore che tende ad avere caratteristiche tonali e componenti a banda larga; nelle più moderne turbine eoliche, già a poche decine di metri dalla turbina, non sono più udibili in quanto nascoste dalle componenti di origine aerodinamica.
In generale, la potenza elettrica e la potenza sonora associata nel suo complesso ad un aerogeneratore aumentano monotonicamente all'aumentare della velocità di rotazione delle pale
Oltre alle particolari caratteristiche di emissione delle turbine, la difficoltà di valutazione del rumore eolico è legata anche alla complessità dei fenomeni che influenzano la propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore, soprattutto in aree ad orografia complessa dove sono installati la stragrande maggioranza dei macro impianti on-shore in Italia.
La normativa
In questo contesto, anche al fine di rendere più chiari i procedimenti e gli adempimenti di legge sia per gli enti di controllo che per i gestori degli impianti, il D.lgs. n.42/2017 ha recepito l’esigenza di stabilire e regolamentare con appositi decreti sia le procedure di misura e valutazione dell’impatto acustico sia un nuovo sistema di limiti specifico per questa tipologia di sorgenti. In particolare:
l’art.18 inserisce gli impianti eolici tra l’elenco delle sorgenti fisse di cui all’art.2 comma 1 lett. c, della L. n.447/95;
l’art.14 inserisce gli impianti eolici tra le sorgenti elencate nell'art. 11 della L. 447/95 che necessitano di regolamenti specifici per la disciplina dell’inquinamento acustico; lo stesso articolo stabilisce che il Regolamento (che dovrà definire i limiti specifici per il rumore eolico) dovrà essere emanato con decreto del MATTM di concerto con i ministeri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni culturali e dello sviluppo economico secondo le rispettive competenze;
l’art.19 introduce la lettera m-bis al comma 1 dell’art.3 del-la L. n. 447/95 (competenze dello Stato) per la determinazione, con decreto del MATTM, di concerto con i ministeri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relati-vo inquinamento acustico;
l’art.28, comma 4, stabilisce che il Decreto di cui all'articolo 3, comma 1 lett. m-bis, della L. n. 447/95 (Decreto sulle tecniche di misura) deve essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.42/2017 (cioè entro ottobre 2017...!).
I tavoli tecnici
Il gruppo di lavoro che si è formato ha visto la partecipazione di rappresentanti del MATTM, di ISPRA, di alcune ARPA (ARPA Toscana, ARPA Emilia Romagna, ARPA Campania, ARPA Calabria, ARPA Lombardia) e per i gestori, i rappresentanti di ANEV e Elettricità Futura.
I lavori sono iniziati nel giugno 2017, ma fin dall’inizio sono emerse posizioni contrastanti che non hanno portato ad oggi all’emanazione del decreto previsto.
Quali sono le categorie di applicazione ? Impianti eolici ad asse orizzontale e/o ad asse verticale; micro, mini, macro impianti eolici; impianti nuovi o già installati
Quali i parametri da valutare ? Livello di immissione specifico dell’impianto eolico in esterno, in campo libero o in facciata; valutazione delle condizioni anemologiche e della velocità media di rotazione delle pale da sincronizzare con le misure; scelta degli intervalli di campionamento (LAeq 10’)
Quali i requisiti minimi della strumentazione ? Oltre alla catena fonometrica conforme al D.M. 16/03/1998, scelta del diametro della cuffia antivento; presenza del sistema di registrazione audio con impostazione di soglia per individuazione di eventi sonori anomali o registrazione per l’intero tempo di misura.
Quali le condizioni di misura? Procedura con possibilità di spegnimento degli aerogeneratori impattanti o in caso di impossibilità
Quali le incertezze associate alle misure ? Calcolo basato sul numero di aerogeneratori e la velocità di rotazione equivalente
Conclusione
E’ evidente che l’argomento sia di difficile trattazione in quanto l’annoyance e il disturbo per i residenti situati in prossimità degli impianti sono dovuti alla privazione del sonno e in alcuni casi producono seri problemi di salute; ma lo stress può essere associato anche al fatto che il rumore venga ritenuto intrusivo e non accettato anche perché ci si trova molto spesso in aree rurali dove i livelli di rumore ambientale sono molto bassi, specialmente di notte.
A questo punto non ci resta che rimanere in attesa della definizione di un quadro normativo più esaustivo come previsto dal D.Lgs. 42/2017
riflessioni a cura di ing. Nicolino Armocida
Tecnico competente in acustica ambientale (determinazione dirigenziale n. 92/DA 10.04 del 13/02/08 della Regione Piemonte)
Iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Torino
Amministratore di ARSolution s.r.l.s.
Spunti tratti dal Seminario “Stato di attuazione del D.Lgs. 42/17: come si stanno evolvendo le norme sul rumore ambientale” Napoli, 12 ottobre 2018
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 139 del 16/06/2022 è stato pubblicato il decreto del 1 giugno 2022 del Ministero della Transazione Ecologica: Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico.
Presto nuovo post con le delucidazioni in merito