Il RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI N CASO DI RISTRUTTURAZIONI
Come si è espresso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Adunanza del 26.06.2014 (n.prot. 2/2014)
Oggetto: RICHIESTA DI PARERE IN MERITO AL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI IN CASO DI RISTRUTTURAZIONI.
PREMESSO
Il Servizio Tecnico Centrale, con nota prot. n. 000125/R.I. del 14.03.2014, pervenuta alla Presidenza del Consiglio Superiore in data 19.03.2014 ed acquisita al n. prot. 12/2014, ha richiesto il parere della Sezione riguardo alla nota dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza n. prot. 0013086 in data 3.03.2014 pervenuta al Servizio stesso in data 7.03.2014 ed acquisita al n. prot. 001517, che si riportano entrambe di seguito integralmente: “Con nota 0013086 del 03.03.2014, acquisita al protocollo STC al n. 1517 del 07.03.2014 e che si allega, il Direttore Generale dell’Area Gestione Edilizia dell’Università di Roma Sapienza ha chiesto un parere riguardante i limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi in caso di ristrutturazione di edifici esistenti nonché sui limiti da applicarsi nel caso di edifici a destinazione d’uso promiscua.
Date le elevate specificità tecniche delle questioni poste, si ritiene necessario richiedere l’esame e parere della competente Sezione del Consiglio Superiore dei LavoriPubblici.”
“Come ben noto, alla base della normativa vigente riguardante la tutela dall’inquinamento acustico, c’è la Legge 447 del 1995 (Legge Quadro sull’inquinamento Acustico), che prevede l’emanazione di diversi provvedimenti attuativi, tra i quali quello riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici (art. 3, comma 1, lettera e della Legge 447/95).
Il provvedimento in questione è stato emanato con D.P.C.M. 5/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), che determina i requisiti acustici passivi e quelli delle sorgenti sonore interne agli edifici, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni di edifici esistenti il provvedimento attuativo ancora deve essere emanato. Infatti, la stessa Legge Quadro, all’art. 3, comma 1, lettera f, prevede l’emanazione di indicazioni, con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico.
Ad oggi tale decreto ancora deve essere emanato e quindi non sono previsti dei limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti. Ad avvalorare quanto sostenuto è lo stesso art. 1 del D.P.C.M. 5/12/1997, in cui al comma 1 riporta che “Il presente decreto in attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei toro componenti in opere, al fine di ridurre l‘esposizione umana al rumore” e al comma 2 riporta che “I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447”, quindi nel caso di ristrutturazioni non si applicano i limiti del D.P.C.M. 5/12/1997 ma del Decreto, ancora non emanato, previsto dalla lettera f, comma 1, art. 3 della Legge Quadro.
A tal riguardo risulta ovvio che i requisiti acustici passivi potenzialmente raggiungibili con nuove costruzioni non sono proponibili in molti casi di ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti. Nello specifico l’Ateneo si trova a dover ristrutturare un edificio di circa 20.000 m2 a destinazione d’uso mista, uffici, aule didattiche, laboratori, studi docenti, ecc., e quindi solo in parte con destinazione d’uso prevista dalla categoria E (edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) del D.P.C.M. 5/12/1997. La percentuale con destinazione d’uso per attività didattiche è circa il 20% della superficie totale.
L’intervento di ristrutturazione, per la parte inerente il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti per la categoria E per l’intero edificio richiederebbe uno sforzo economico notevole e per alcuni locali, non realizzabile. Tutto ciò premesso si chiede a Codesto spettabile Ministero di voler esprimere il parere in merito ai limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi in caso di ristrutturazione di edifici esistenti e quali limiti applicare nel caso di edifici a destinazione d’uso promiscua.”
CONSIDERATO
La Sezione preliminarmente rileva che l’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con la nota n. prot. 0013086 in data 3.03.2014 integralmente riportata nelle Premesse, ha richiesto un parere in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici degli edifici” in caso di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, ed in particolare ha richiesto di esprimere “il parere in merito ai limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi in caso di ristrutturazione di edifici esistenti e quali limiti applicare nel caso di edifici a destinazione d’uso promiscua.”.
Al riguardo si rammenta che il D.P.C.M. sopra richiamato è stato emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed all’articolo 1 “Campo di applicazione” stabilisce
quanto segue:
“1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.”
In merito la Sezione rileva, pertanto, che il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ha come campo di applicazione “gli edifici ed i loro componenti in opera”.
Le disposizioni del suddetto D.P.C.M. risultano direttamente attuative, ad eccezione di quanto riguarda le “sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1”, che peraltro non riguardano la fattispecie in argomento, per le quali i requisiti acustici sono invece determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Pertanto, ad avviso della Sezione, ai fini della trattazione del quesito formulato non rileva la circostanza che non sia stato ancora emanato il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f) della sopra richiamata legge 447/1995, che riguarda “l’indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico”. Tale decreto (o decreti) infatti indicherà i “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie” ferma restando, allo stato della normativa vigente, la determinazione dei requisiti acustici degli edifici già operata con il suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Di conseguenza, la Sezione non condivide l’osservazione riportata nella sopra citata dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, secondo cui “(…) Ad oggi tale decreto ancora deve essere emanato e quindi non sono previsti dei limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti.”, né tanto meno la successiva, in cui si afferma che “(…) quindi nel caso di ristrutturazioni non si applicano i limiti del D.P.C.M. 5/12/1997 ma del Decreto, ancora non emanato, previsto dalla lettera f, comma 1, art. 3 della Legge Quadro.”.
In merito si rileva che il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 nel definire come campo di applicazione “gli edifici ed i loro componenti in opera”, non ha precisato che la normativa introdotta si applica soltanto alle nuove costruzioni; di conseguenza, a parere della Sezione, le relative disposizioni, ed in particolare il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso.
Al riguardo si richiamano anche i numerosi pareri resi su tale materia dal Ministero dell’Ambiente, reperibili anche sul web, tra cui il parere reso con Circolare prot. n. 3632/SIAR/98 del 1.09.1998, nel quale si afferma:
“(…)
Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti.
Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, il rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa.
(…)”
Analoghe precisazioni si rinvengono in numerose normative regionali e linee guida in materia acustica.
In definitiva, pertanto, si ritiene che vadano rispettati i limiti previsti dalla normativa (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) nel caso di rifacimento anche parziale di impianti tecnologici di particolare rumorosità, quali quelli previsti per gli impianti di riscaldamento/condizionamento, o impianti per laboratori tipo: officine meccaniche, laboratori sale prove motori, gallerie del vento, o altri che producano livelli analoghi di rumorosità. Anche nel caso delle partizioni orizzontali e verticali, nel caso di rifacimento si applicano i limiti di cui sopra, mentre non vanno seguite le prescrizioni della D.P.C.M. 5 dicembre 1997 nel caso di semplice tinteggiatura e restauro parziale delle pareti e/o intonaci esistenti.
Per quanto concerne la seconda parte del quesito, ossia “quali limiti applicare nel caso di edifici a destinazione d’uso promiscua” si rileva che l’edificio da ristrutturare a cui si fa riferimento nella richiesta di parere è “un edificio di circa 20.000 m2 a destinazione d’us mista, uffici, aule didattiche, laboratori, studi docenti, ecc., e quindi solo in parte con destinazione d’uso prevista dalla categoria E (edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) del D.P.C.M. 5/12/1997. La percentuale con destinazione d’uso per attività didattiche è circa il 20% della superficie totale.”
In merito a tale aspetto la Sezione osserva che, nel quadro normativo di riferimento, non sono rinvenibili disposizioni circa gli edifici a “destinazione mista” ai fini della determinazione dei relativi requisiti acustici passivi indicati nella Tabella B del DPCM
05/12/1997.
In riferimento a tale fattispecie la Sezione ritiene che, ove sia possibile determinare, con chiarezza e in via permanente, le differenti destinazioni d’uso presenti all’interno di uno stesso immobile, agli ambienti facenti capo alla medesima destinazione d’uso debbano essere applicati i pertinenti requisiti acustici passivi sopra richiamati, considerando le divisioni fra ambienti contigui a diversa destinazione d’uso come elementi separatori fra diverse unità immobiliari.
Ove invece sia prevista in fase progettuale una destinazione d’uso variabile nel tempo, i requisiti acustici passivi da assumere a riferimento dovranno essere quelli riferiti alla destinazione d’uso per i quali gli stessi assumono i valori più elevati.
Ciò rilevato in linea generale, tenuto conto che l’intervento di cui trattasi a cui si fa riferimento nella richiesta di parere è localizzato nel Comune di Roma, si richiamano altresì, per quanto pertinente, le disposizioni di cui alla legge regionale del Lazio 3 agosto 2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” e le disposizioni in materia acustica emanate dal Comune di Roma. In particolare si rammentano gli adempimenti relativi all’obbligo di produrre la “Valutazione previsionale di clima acustico” di cui all’art. 8, c. 3 lett. a) (edifici scolastici) ed all’art. 19 della sopra citata L.R. 3 agosto 2001, n. 18.
Tutto ciò premesso, nei suesposti Considerato
E’ IL PARERE
della Sezione reso all’unanimità.
LA COMMISSIONE RELATRICE
Dott. Arch. Maria Elisabetta D’ANTONIO
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Dott. Arch. Mario AVAGNINA
…………………………..
Prof. Dott. Paolo COPPA
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Prof. Ing. Francesco BIANCHI
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Il Segretario Visto: Il Presidente incaricato
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Ing. Francesca Maria BENEVENTO Dott. Ing. Giovanni GUGLIELMI
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