ARSolution s.r.l.s.
2 giorni fa
Discussione
Non è una novità per gli addetti ai lavori ma sono finalmente arrivate le conferme: Per il BONUS del 110% è necessario rispettare i requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 5/12/1997. La normativa non riguarda solo le nuove costruzioni ma anche le ristrutturazioni , come già ricordato in tempi non sospetti dal chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 26.06.2014 Il DPCM si applica nel caso di installazione o rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti (se si interviene su partizione interne orizzontali o verticali, e sulle facciate degli edifici). Non importa l’anno di costruzione dell’immobile, ma la nuova partizione di separazione (interna o verso l’esterno) e il nuovo impianto di riscaldamento deve comunque rispettare i criteri acustici attuali. Non si applica per tinteggiatura e restauro parziale delle facciate esistenti. È d’obbligo quando si deve attestare l’abitabilità degli edifici a fine lavori. Poiché il SUPERCOBONUS lavora su facciata e impianti di climatizzazione si deve verificare l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (che fornisce il grado di protezione dal rumore esterno) e la rumorosità degli impianti. Che si tratti di BONUS110 , BONUS FACCIATE o SISMA BONUS l’ acustica è comunque da tenere d’occhio per non incorrere in errori nella predisposizione della pratica di finanziamento ARSolution offre il servizio di consulenza per privati e progettisti al fine della verifica previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifci.
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