Secondo la normativa vigente ( ai sensi dell'art. 8 della Legge 26/10/1995, n. 447) esistono attività che devono presentare una valutazione di impatto acustico:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Nei pubblici esercizi è quindi richiesto il rispetto delle immissioni sonore secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
Per qualunque esercizio pubblico che possa potenzialmente produrre immissioni sonore è necessaria una verifica previsionale. Il cosiddetto "decreto sviluppo" del 2011 ha consentito di limitare tale verifica ad alcune categorie di esercizi, in particolare a quelli che possono ospitare impianti di diffusione sonora.
Anche quando la relazione del documento non è necessaria, è comunque indispensabile rispettare la quiete pubblica, quale bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute, tutelata dagli Enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, "[...] come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività [...]" (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).
Maggiori informazioni: https://www.arsolutionitalia.com/impatto-acustico