Non è una novità per gli addetti ai lavori ma sono finalmente arrivate le conferme:
Per il BONUS del 110% è necessario rispettare i requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 5/12/1997. La normativa non riguarda solo le nuove costruzioni ma anche le ristrutturazioni, come già ricordato in tempi non sospetti dal chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 26.06.2014
Il DPCM si applica nel caso di installazione o rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti (se si interviene su partizione interne orizzontali o verticali, e sulle facciate degli edifici).
Non importa l’anno di costruzione dell’immobile, ma la nuova partizione di separazione (interna o verso l’esterno) e il nuovo impianto di riscaldamento deve comunque rispettare i criteri acustici attuali.
Non si applica per tinteggiatura e restauro parziale delle facciate esistenti.
È d’obbligo quando si deve attestare l’abitabilità degli edifici a fine lavori.
Poiché il SUPERCOBONUS lavora su facciata e impianti di climatizzazione si deve verificare l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (che fornisce il grado di protezione dal rumore esterno) e la rumorosità degli impianti.
Che si tratti di BONUS110, BONUS FACCIATE o SISMA BONUS l’acustica è comunque da tenere d’occhio per non incorrere in errori nella predisposizione della pratica di finanziamento