In caso di nuova agibilità vanno verificati tutti i RAP relativi alla nuova destinazione d'uso
Per rispondere riportiamo di seguito un estratto del chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 26.06.2014: il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso.
Quanto riportato dal Ministero riguarda opere di ristrutturazione di un'unità immobiliare che conserva la sua destinazione d'uso. Correttamente lascia intendere che bisogna verificare tutto ciò che si va a 'toccare' nelle opere di ristrutturazione; per le parti restanti è implicito che conservino i loro RAP.
Un estratto delle Linee Guida della Regione Toscana (regione virtuosa nel campo dei RAP) approfondisce meglio la risposta al quesito posto:
"In caso di cambio di destinazione di uso di locali il rispetto dei requisiti prescritti dal DPCM 05/12/1997 ovvero dal Decreto 11 gennaio 2017 è da richiedersi, anche nei casi in cui non vengano previsti interventi edilizi che ne modifichino le caratteristiche acustiche, qualora i requisiti inerenti la nuova destinazione d’uso siano più restrittivi di quelli iniziali, o anche nei casi in cui i nuovi requisiti non fossero contemplati nella destinazione d’uso iniziale e siano invece previsti nella finale; ad esempio nel caso di cambio di destinazione d’uso da edificio residenziale ad edifico scolastico andrà richiesto il rispetto del tempo di riverbero, previsto unicamente per gli edifici scolastici, ed il rispetto del livello di rumore da calpestio e dell’isolamento di facciata, in quanto tali requisiti sono più restrittivi per gli edifici scolastici rispetto agli edifici residenziali, come riportato in Tabella B."